Condizioni generali di contratto

della EGIN-HEINISCH GmbH & Co. KG.

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Contenuto

I. Ambito di validità

 

  1. Le nostre condizioni generali per la riparazione di macchinari e attrezzature per il commercio nazionale ed estero si applicano esclusivamente all’offerta dei nostri servizi di riparazione. Eventuali condizioni divergenti del cliente saranno effettivamente incorporate nel contratto solo tramite un accordo esplicito con noi per iscritto.
  2. Per quanto riguarda i clienti che sono imprenditori ai sensi dei §§ 14, 310 del codice civile tedesco (BGB), le nostre CG sono valide anche per i contratti futuri, anche se non viene fatto esplicito riferimento ad essi. Condizioni divergenti dell’acquirente che non riconosciamo espressamente non sono vincolanti per noi, anche se non ci opponiamo espressamente. I seguenti termini e condizioni di vendita si applicano anche se eseguiamo l’ordine dell’acquirente senza riserve nella conoscenza di termini e condizioni contrastanti o divergenti dell’acquirente. Le deviazioni sono quindi valide solo se sono state espressamente riconosciute da noi per iscritto.

II. Forma scritta / eMail / Potere di rappresentanza dei dipendenti

 

  1. Ulteriori accordi o garanzie o accordi che si discostano dalle nostre Condizioni generali di riparazione di macchinari e attrezzature per gli affari nazionali e internazionali devono essere in forma scritta o in forma di e-mail con una firma elettronica qualificata.
  2. I dipendenti non sono autorizzati a fare dichiarazioni orali alla conclusione del contratto o a concordare oralmente aggiunte o modifiche al contratto con i clienti, a meno che l’ambito della loro autorità sia definito dalla legge. Tali dichiarazioni, aggiunte o modifiche ai contratti da parte dei dipendenti devono essere in forma scritta o in forma di e-mail con una firma elettronica qualificata. I fattorini o altre persone che agiscono per nostro conto a causa, nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del contratto non hanno alcun potere di rappresentanza.

III. Conclusione del contratto / Generale

 

Se è disponibile una conferma d’ordine scritta non contraddetta, questa fa fede per il contenuto del contratto e l’entità della riparazione. Gli accordi sussidiari e gli emendamenti al contratto richiedono la conferma scritta del contraente.

 

  1. Se l’oggetto da riparare non è stato consegnato dal mandatario, il mandante deve indicare eventuali diritti di protezione industriali esistenti sull’oggetto; a condizione che il mandatario non ne abbia colpa, il mandante deve tenere indenne il mandatario da eventuali pretese di terzi derivanti dai diritti di protezione industriale.

IV. Diritto di revoca per i contratti di consumo

 

  1. Se il cliente conclude il contratto con noi per uno scopo che non può essere attribuito né alla sua attività commerciale né alla sua attività indipendente (consumatore ai sensi del § 13 BGB), ha il diritto di revoca in conformità con questa sezione.
  2. Il cliente (consumatore) non è più vincolato dalla sua dichiarazione di volontà di concludere il contratto se la revoca in tempo utile. La revoca non deve contenere un motivo e deve essere dichiarata in forma di testo.
  3. Il periodo di revoca inizia il giorno della conclusione del contratto. La revoca deve essere esercitata entro due settimane. L’invio tempestivo è sufficiente per rispettare il termine.
  4. Il diritto di revoca si estingue se abbiamo già iniziato l’esecuzione delle nostre prestazioni contrattuali con il consenso espresso del cliente (consumatore) prima della scadenza del termine di revoca o se il cliente (consumatore) ha provveduto personalmente.
  5. Se il cliente conclude il contratto con noi per uno scopo che può essere attribuito alla sua attività commerciale o di lavoro indipendente (imprenditore), non gli spetta il diritto di recesso.

    V. Riparazione non attuabile

     

    1. Le prestazioni effettuate ai fini della presentazione di un preventivo e le ulteriori spese sostenute e da comprovare (tempo di ricerca del guasto pari al tempo di lavoro) saranno fatturate al committente se la riparazione non può essere eseguita per motivi non imputabili al contraente, in particolare perchéa) il difetto lamentato non si è verificato durante l’ispezione,
    b) i pezzi di ricambio non possono essere procurati
    c) il cliente ha mancato colpevolmente la data concordata,
    d) il contratto è stato rescisso durante l’esecuzione.
    2. L’oggetto della riparazione deve essere riportato alla sua condizione originale solo su richiesta esplicita del cliente contro rimborso delle spese, a meno che il lavoro eseguito non fosse necessario.
    3. In caso di riparazioni che non possono essere eseguite, il contraente non risponde dei danni all’oggetto da riparare, della violazione di obblighi contrattuali accessori e dei danni che non si sono verificati all’oggetto da riparare stesso, indipendentemente dai motivi legali su cui si basa il cliente. Questa esclusione di responsabilità non si applica in caso di dolo, negligenza grave da parte del proprietario o dei dipendenti superiori, o violazione colposa di obblighi contrattuali sostanziali. In caso di violazione colposa di obblighi contrattuali sostanziali, l’appaltatore è responsabile – tranne nei casi di dolo e colpa grave da parte del proprietario o dei dipendenti esecutivi – solo per i danni ragionevolmente prevedibili tipici del contratto.

VI. Informazioni sui costi / preventivo delle spese

 

  1. Per quanto possibile, il cliente riceverà il prezzo di riparazione stimato al momento della conclusione del contratto, altrimenti il cliente può fissare dei limiti di costo. Se la riparazione non può essere eseguita a questi costi o se il contraente ritiene necessario eseguire lavori supplementari durante la riparazione, il consenso del cliente deve essere ottenuto se i costi indicati vengono superati di oltre il 15%.
  2. Se si desidera un preventivo delle spese con prezzi vincolanti prima dell’esecuzione della riparazione, questo deve essere espressamente richiesto dal cliente. Tale stima dei costi è vincolante solo se presentata per iscritto e designata come vincolante. I servizi resi per la presentazione del preventivo non saranno addebitati al cliente nella misura in cui possono essere utilizzati nell’esecuzione della riparazione.

VII. Prezzo / Condizioni di pagamento / Mora

 

  1. Siamo autorizzati a cedere i crediti derivanti dalle nostre relazioni commerciali.
  2. Nel calcolo della riparazione, i prezzi delle parti utilizzate, dei materiali e dei servizi speciali, nonché i prezzi della manodopera, delle spese di viaggio e di trasporto devono essere indicati separatamente in ogni caso. Se la riparazione viene effettuata sulla base di un preventivo delle spese vincolante, è sufficiente un riferimento al preventivo delle spese, per cui solo le deviazioni nell’ambito delle prestazioni devono essere elencate separatamente.
  3. Qualsiasi correzione della fattura da parte del contraente e qualsiasi reclamo da parte del cliente deve essere fatto per iscritto entro e non oltre quattro settimane dal ricevimento della fattura.
  4. Tutti i pagamenti vengono effettuati con effetto liberatorio esclusivamente alla Deutsche Factoring Bank GmbH & Co. KG, Kreuzerkamp 7-11, DE 40878 Ratingen, alla quale abbiamo ceduto i nostri crediti presenti e futuri derivanti dal nostro rapporto commerciale. Abbiamo anche trasferito la nostra proprietà riservata alla Deutsche Factoring Bank GmbH & Co.
  5. Per l’adempimento del nostro contratto di factoring (cessione dei nostri crediti e trasferimento della gestione dei crediti), trasmettiamo i seguenti dati all’istituto di servizi finanziari Deutsche Factoring Bank GmbH & Co:
  • Nomi e indirizzi dei nostri debitori
  • Dati dei nostri crediti verso i nostri debitori (in particolare importo lordo e data di scadenza)
  • I nomi delle persone di contatto e i dati di contatto dei nostri debitori (numero di telefono, indirizzo e-mail) nella loro azienda allo scopo di riconciliare la contabilità dei crediti. 

    6. La Deutsche Factoring Bank GmbH & Co. KG trasmette i dati aziendali dei debitori ad agenzie di credito e assicuratori del credito commerciale, nonché a processori di ordini (elaborazione dati IT, fornitori di servizi di stampa ecc.) 

    7. Se l’acquirente è in ritardo con qualsiasi obbligo di pagamento nei nostri confronti, tutti i crediti esistenti diventano immediatamente esigibili. 

    8. La compensazione da parte del cliente con contropretese è vietata, a meno che le contropretese non siano incontestate o stabilite legalmente. La rivendicazione di un diritto di ritenzione da parte del cliente è esclusa, a meno che non sia basata sullo stesso rapporto contrattuale o le contropretese siano incontestate o stabilite legalmente. 

    9. Il recesso dal contratto non è necessario per far valere i diritti derivanti dalla riserva di proprietà, a meno che il debitore non sia un consumatore.

VIII. Cooperazione e assistenza tecnica del cliente in caso di riparazione al di fuori delle officine del contraente.

 

  1. Il cliente deve supportare il personale di riparazione nell’esecuzione della riparazione a sue spese.
  2. Il cliente deve adottare le condizioni necessarie per la protezione delle persone e delle cose sul luogo della riparazione. Egli deve anche informare il responsabile delle riparazioni sulle norme di sicurezza speciali esistenti, in cui queste sono importanti per il personale di riparazione. Egli deve notificare all’appaltatore qualsiasi violazione di tali norme di sicurezza da parte del personale addetto alle riparazioni. In caso di violazioni gravi, può, in consultazione con il responsabile delle riparazioni, negare al trasgressore l’accesso al sito di riparazione.
  3. Il cliente è obbligato a fornire assistenza tecnica a proprie spese, in particolare a:

(a) fornire il necessario personale ausiliario adeguato nel numero e per il tempo richiesto per la riparazione; il personale ausiliario deve seguire le istruzioni del responsabile delle riparazioni. Il Contraente non si assume alcuna responsabilità per gli assistenti. Se un difetto o un danno è stato causato dall’opera ausiliaria come risultato delle istruzioni date dal Responsabile delle riparazioni, le disposizioni delle sezioni X e XI si applicano mutatis mutandis.

b) Esecuzione di tutti i lavori di costruzione, allettamento e impalcatura, compreso l’approvvigionamento dei materiali da costruzione necessari.

c) Fornitura delle attrezzature necessarie e degli strumenti pesanti, nonché delle materie prime e dei materiali necessari.

d) Fornitura di riscaldamento, illuminazione, potenza di funzionamento, acqua, compresi i collegamenti necessari.

e) Fornitura delle necessarie stanze asciutte e chiudibili a chiave per lo stoccaggio degli strumenti del personale di riparazione.

f) Protezione del luogo di riparazione e dei materiali da influenze dannose di qualsiasi tipo, pulizia del luogo di riparazione.

g) Messa a disposizione di sale di ricreazione e di lavoro adeguate e a prova di furto (con riscaldamento, illuminazione, impianti di lavaggio, servizi igienici) e di pronto soccorso per il personale addetto alle riparazioni.

h) Fornitura di materiali ed esecuzione di tutte le altre azioni necessarie per la regolazione dell’oggetto da riparare e per l’esecuzione di un test concordato contrattualmente.

  1. L’assistenza tecnica del cliente deve garantire che la riparazione possa essere iniziata immediatamente dopo l’arrivo del personale di riparazione e portata a termine senza ritardi fino all’accettazione da parte del cliente. Nei casi in cui siano necessari piani speciali o istruzioni del contraente, il contraente deve metterli a disposizione del committente in tempo sufficiente.
  2. Se il committente non rispetta i suoi obblighi, l’appaltatore ha il diritto, ma non l’obbligo, dopo averne dato comunicazione, di eseguire le azioni che spettano al committente al posto e a spese del committente stesso. Per il resto, i diritti e le rivendicazioni legali dell’appaltatore rimangono inalterati.

 

IX. Trasporto e assicurazione in caso di riparazione nello stabilimento del contraente

 

  1. Se non diversamente concordato per iscritto, il trasporto dell’oggetto della riparazione al e dal contraente su richiesta del committente – compresi l’imballaggio e il carico – deve essere effettuato a spese del committente, altrimenti l’oggetto della riparazione deve essere consegnato dal committente al contraente a spese del committente e ritirato nuovamente dal committente dopo l’esecuzione della riparazione nei locali del contraente.
  2. Il rischio del trasporto è a carico del cliente.
  3. Su richiesta del cliente, il trasporto di andata e, se del caso, quello di ritorno devono essere assicurati contro i rischi di trasporto assicurabili, ad esempio furto, rottura, incendio, a spese del cliente.
  4. Non c’è copertura assicurativa durante il periodo di riparazione presso l’appaltatore. Il cliente deve assicurarsi che la copertura assicurativa esistente per l’oggetto della riparazione sia mantenuta, ad esempio per quanto riguarda l’assicurazione contro l’incendio, l’acqua di conduttura, la tempesta e la rottura dei macchinari. La copertura assicurativa per questi rischi può essere procurata solo su espressa richiesta e a spese del cliente.
  5. In caso di ritardo nel ricevimento da parte del committente, l’appaltatore può addebitare le spese di deposito per lo stoccaggio nei suoi stabilimenti. L’oggetto della riparazione può anche essere immagazzinato altrove a discrezione dell’appaltatore. I costi e i rischi di stoccaggio sono a carico del cliente.

X. Termine di riparazione

 

  1. Le date di riparazione sono basate su stime e non sono vincolanti.
  2. Il cliente può richiedere l’accordo di un tempo di riparazione vincolante, che deve essere designato come vincolante per iscritto, solo quando la portata del lavoro è stata precisamente determinata.
  3. Il termine di riparazione vincolante è considerato rispettato se l’oggetto da riparare è pronto per la consegna al cliente entro la sua scadenza o, nel caso di una prova concordata contrattualmente, per la sua prestazione.
  4. In caso di ordini aggiuntivi e di appalti aggiuntivi in un secondo momento o in caso di lavori di riparazione aggiuntivi necessari, il periodo di riparazione concordato viene conseguentemente prolungato.
  5. Se la riparazione viene ritardata a causa di provvedimenti nell’ambito di vertenze sindacali, in particolare scioperi e serrate, nonché per il verificarsi di circostanze non imputabili all’appaltatore, il termine di riparazione viene prorogato per un periodo di tempo adeguato, se è possibile dimostrare che tali ostacoli hanno un’influenza significativa sul completamento della riparazione; ciò vale anche se tali circostanze si verificano dopo che l’appaltatore è in ritardo.
  6. Se il Committente subisce un danno a causa del ritardo dell’appaltatore, il committente ha il diritto di chiedere un risarcimento per il ritardo; tale risarcimento ammonta allo 0,5% per ogni settimana intera di ritardo, ma in totale non più del 5% del prezzo di riparazione per quella parte dell’oggetto da riparare da parte dell’appaltatore che non può essere utilizzata in tempo utile a causa del ritardo. Se il committente concede al contraente, che è in mora, un periodo di grazia ragionevole con la dichiarazione esplicita che rifiuterà di accettare i lavori di riparazione dopo la scadenza di questo periodo, e se il periodo di grazia non viene rispettato, il committente ha il diritto di rescindere il contratto. Non esistono ulteriori rivendicazioni – senza pregiudizio per XI.3. 

    XI. Collaudo

  1. Il cliente è obbligato ad accettare i lavori di riparazione non appena gli viene notificato il loro completamento e dopo che è stato effettuato il controllo dell’oggetto della riparazione previsto dal contratto. Se la riparazione si rivela non conforme al contratto, il contraente è obbligato a rimediare al difetto. Questo non si applica se il difetto è insignificante per gli interessi del cliente o si basa su una circostanza attribuibile al cliente. Se c’è un difetto non sostanziale, il committente non può rifiutare l’accettazione se l’appaltatore riconosce espressamente il suo obbligo di rimediare al difetto.
  2. Se il collaudo viene ritardato senza colpa dell’appaltatore, il collaudo si considera avvenuto due settimane dopo la notifica del completamento della riparazione (collaudo fittizio).
  3. Con il collaudo, cessa la responsabilità dell’appaltatore per i difetti identificabili, a meno che il committente non si sia riservato il diritto di far valere un difetto specifico.

XII. Riserva di proprietà / Pegno esteso

 

  1. La merce consegnata rimane di nostra proprietà fino al completo pagamento di tutti i crediti in sospeso a cui abbiamo diritto nei confronti del cliente. Il cliente ha il diritto di rivendere la merce nel corso ordinario degli affari, a condizione che non sia in ritardo con il pagamento. Tuttavia, il cliente non può dare in pegno la merce riservata o cederla a titolo di garanzia. Il cliente ci cede già ora a titolo di garanzia i crediti di pagamento del cliente nei confronti dei suoi clienti derivanti da una rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà, nonché i crediti del cliente nei confronti della merce soggetta a riserva di proprietà che sorgono per qualsiasi altro motivo giuridico (anche nei confronti di terzi).
  2. Qualsiasi lavorazione o trasformazione della merce soggetta a riserva di proprietà da parte del cliente deve essere sempre effettuata per noi. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene lavorata con altri oggetti che non ci appartengono, acquisiamo la comproprietà del nuovo oggetto nel rapporto del valore della merce soggetta a riserva di proprietà (importi della fattura incl. IVA) rispetto agli altri oggetti combinati o mescolati al momento della combinazione o mescolanza.
  3. Se l’oggetto del cliente deve essere considerato come oggetto principale, il cliente ci trasferisce la comproprietà di questo oggetto in modo proporzionale. Accettiamo il trasferimento. Il cliente è l’unico proprietario o comproprietario di un oggetto così creato in custodia per noi.
  4. L’appaltatore ha diritto di pegno sull’oggetto della riparazione del committente che è entrato in suo possesso sulla base del contratto a causa del suo credito derivante dal contratto di riparazione. Il diritto di pegno può essere fatto valere anche per crediti derivanti da lavori eseguiti in precedenza, consegne di pezzi di ricambio e altri servizi, nella misura in cui sono collegati all’oggetto da riparare. Il diritto di pegno si applica solo ad altre rivendicazioni derivanti dal rapporto d’affari nella misura in cui queste siano incontestate o siano passate in giudicato.

XIII. Garanzia

 

  1. Dopo il collaudo della riparazione, l’appaltatore risponde dei difetti della riparazione, che comprendono anche la mancanza di caratteristiche espressamente garantite, che si verificano entro sei mesi dal collaudo, con l’esclusione di tutte le altre pretese del committente, fatti salvi i n. 6 e XI, in modo che l’appaltatore ponga rimedio ai difetti. Il cliente deve notificare immediatamente per iscritto al contraente qualsiasi difetto riscontrato. Il suo diritto a far valere il vizio si prescrive in sei mesi dalla data della notifica.
  2. Il periodo di responsabilità per i difetti si estende per la durata del tempo di inattività dell’oggetto da riparare causato dalla riparazione.
  3. Il contraente non è responsabile se il difetto è insignificante per gli interessi del cliente o si basa su una circostanza attribuibile al cliente. Questo vale in particolare per le parti fornite dal cliente.
  4. In caso di modifiche o riparazioni improprie eseguite dal committente o da terzi senza il previo consenso del contraente, la responsabilità del contraente per le conseguenze che ne derivano viene annullata. Solo in casi urgenti di pericolo per la sicurezza operativa e per evitare danni sproporzionati, nel qual caso il contraente deve essere immediatamente avvisato, o se il contraente è in ritardo con l’eliminazione del difetto, il committente ha il diritto di eliminare il difetto stesso o di farlo eliminare da terzi e di chiedere al contraente il rimborso dei costi necessari.
  5. Dei costi diretti derivanti dalla riparazione, il contraente deve sostenere – nella misura in cui il reclamo si dimostri giustificato – i costi della parte sostitutiva, compresa la spedizione, nonché i costi ragionevoli di rimozione e installazione, inoltre, se ciò può essere ragionevolmente richiesto in base alla situazione del singolo caso, i costi di qualsiasi fornitura necessaria dei suoi montatori e assistenti. In caso contrario, i costi sono a carico del cliente.
  6. Se il contraente lascia scadere infruttuosamente, per sua colpa, un termine ragionevole fissato per l’eliminazione dei difetti, il cliente ha diritto alla riduzione. Il diritto di riduzione del cliente esiste anche in altri casi di mancato rimedio del difetto. Solo se la riparazione è dimostrabilmente senza interesse per il cliente nonostante la riduzione, il cliente può annullare il contratto dopo averne dato notizia.

XIV. Altre responsabilità del contraente / esclusione di responsabilità

 

  1. Se parti dell’oggetto da riparare vengono danneggiate per colpa del contraente, il contraente deve, a sua scelta, ripararle a proprie spese o consegnarne di nuove. L’obbligo di risarcimento è limitato al prezzo di riparazione contrattuale. XI.3 si applica di conseguenza per tutti gli altri aspetti.
  2. Se, per colpa del contraente, l’oggetto della riparazione non può essere utilizzato dal committente conformemente al contratto a causa della mancata o errata esecuzione dei suggerimenti e delle consultazioni effettuate prima o dopo la stipula del contratto, nonché di altri obblighi contrattuali accessori – in particolare le istruzioni per il funzionamento e la manutenzione dell’oggetto della riparazione – si applicano di conseguenza le disposizioni dei paragrafi X e XI. 1 e 3, con esclusione di ulteriori diritti del committente.
  3. Oltre ai diritti che gli sono concessi in queste disposizioni, il committente non può far valere alcuna richiesta di risarcimento, in particolare richieste di risarcimento danni, comprese quelle derivanti da atti extracontrattuali, o altri diritti nei confronti del contraente a causa di eventuali inconvenienti legati alla riparazione, indipendentemente dal motivo giuridico su cui si basa.

Questa esclusione di responsabilità non si applica in caso di dolo, negligenza grave da parte del proprietario o dei dipendenti superiori, o violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali.

In caso di violazione colposa di obblighi contrattuali sostanziali, l’appaltatore è responsabile solo per i danni ragionevolmente prevedibili tipici del contratto – tranne nei casi di dolo e colpa grave da parte del proprietario o dei dipendenti esecutivi.

Inoltre, l’esclusione di responsabilità non si applica nei casi in cui la responsabilità viene assunta in base alla legge sulla responsabilità del prodotto in caso di difetti nella riparazione di danni alle persone o alle cose di oggetti usati privatamente. Essa non si applica anche in assenza di caratteristiche che sono state espressamente garantite, se lo scopo della garanzia era proprio quello di proteggere il cliente da danni che non si sono verificati all’oggetto stesso della riparazione.

XV.  Prestazione sostitutiva del cliente

 

Se, durante i lavori di riparazione al di fuori dello stabilimento dell’appaltatore, i dispositivi o gli strumenti forniti dall’appaltatore vengono danneggiati sul luogo della riparazione senza colpa dell’appaltatore o se vengono persi senza colpa dell’appaltatore, il committente è tenuto a risarcire tali danni. I danni attribuibili alla usura  normale non sono presi in considerazione.

XVI. Convalida

 

Nella misura in cui singole disposizioni di queste CG sono o diventano non valide, la validità delle restanti disposizioni rimane inalterata. Le parti sono obbligate a concordare una disposizione valida al posto della disposizione invalida che si avvicini il più possibile allo scopo previsto dalla disposizione annullata.

XVII. Foro competente / luogo d’adempimento

 

  1. Per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale, se il cliente è un commerciante registrato, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, è competente il tribunale della sede del contraente. L’appaltatore può anche adire il tribunale competente per la sua filiale incaricata della riparazione o il tribunale competente per il cliente.
  2. Se il cliente è un consumatore ai sensi del § 13 BGB (Codice civile tedesco), il foro competente è il tribunale della sede del contraente, nella misura in cui il cliente non abbia un foro generale nella RFT o trasferisca la sua sede o il suo luogo di residenza abituale all’estero dopo la conclusione del contratto. Questo vale anche se la sede legale o la residenza abituale del cliente non è nota al momento della presentazione della querela. 

XVIII. Legge applicabile

 

Il rapporto contrattuale è regolato esclusivamente dal diritto tedesco, in particolare dal codice civile tedesco e dal codice commerciale tedesco. Le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci non sono applicabili.

Wolfhagen, 01. Juli 2019